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Direttiva UE Acque Potabili

 

 

 

La nuova Direttiva (UE) 2020/2184 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano e il D.lgs. n.18 del 23 febbraio 2023

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A cura della Divisione Ambiente, Area Sostenibilità e Valorizzazione SSICA

 

Il 16 dicembre 2020 il Parlamento Europeo ha approvato la nuova Direttiva sulla qualità dell’acqua potabile.

La Direttiva (UE) 2020/2184 è entrata in vigore il 12 gennaio 2021 e, a seguito della pubblicazione, gli Stati membri dell’Unione Europea hanno avuto due anni per recepirla nella legislazione nazionale. Per alcuni aspetti della norma la scadenza è definita in data 12 gennaio 2026.

Direttiva UE Acque Potabili

Lo scopo della nuova direttiva europea concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano è quello di tutelare la salute dei consumatori dai possibili effetti negativi derivanti dal consumo di acqua contaminata e/o non idonea all’uso alimentare.

Al tal fine, la Direttiva ha rivisto i parametri esistenti e i relativi valori limite, ha introdotto specifiche riguardo agli standard qualitativi dei materiali a contatto con l’acqua potabile e inserito un approccio basato sul rischio.

La nuova Direttiva apporta sostanziali modifiche rispetto alla precedente Direttiva 98/83/CE che, per oltre un ventennio, è stata il riferimento a livello europeo sulla qualità dell’acqua potabile.

La Direttiva (UE) 2020/2184 presenta un’importante peculiarità: è la prima legislazione europea nata a seguito del successo di un’iniziativa di cittadini europei denominata “Right2Water”, il cui slogan è “Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale! L’acqua è un bene comune, non una merce!

L’iniziativa “Right2water” ha esortato la Commissione Europea a proporre una normativa che sancisse il diritto umano universale all’acqua potabile, ai servizi igienico-sanitari e alla loro fornitura in quanto servizi pubblici fondamentali per tutti i cittadini e per la loro dignità.

La Direttiva coinvolge inoltre i player delle mutiutility nonché gestori dei sistemi idro-potabili, gli operatori del settore di trattamento delle acque destinate al consumo umano e direttamente anche i cittadini e garantisce i più alti standard al mondo per la qualità dell’acqua potabile.

Senz’altro, le diverse modifiche apportate alla direttiva precedente sono anche frutto del progresso scientifico intercorso in questo campo nell’ultimo ventennio.

Di seguito alcuni tra gli elementi di novità e miglioramento rispetto alla precedente Direttiva:

  • Aggiornamento dell’elenco dei parametri;
  • Implementazione di un approccio basato sull’analisi del rischio;
  • Comunicazione e trasparenza sulle questioni relative alle risorse idriche e possibilità di accesso da parte dei consumatori alle informazioni sull’acqua potabile;
  • Introduzione dei requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano nonché dei reagenti chimici e materiali filtranti utilizzati per il suo trattamento;
  • Disposizioni volte a migliorare l’accesso all’acqua potabile per i gruppi di cittadini vulnerabili ed emarginati oltre che un miglioramento dell’accesso per chi già ne beneficia;

 

La Direttiva ha anche lo scopo di rendere i consumatori più consapevoli in merito al consumo di acqua e alle relative implicazioni: con l’applicazione della direttiva i consumatori dovrebbero ricevere maggiori informazioni, semplici ed accessibili, relativamente ai consumi nonché il prezzo per litro dell’acqua destinata al consumo umano, in modo da consentire al consumatore stesso un facile confronto con il prezzo dell’acqua in bottiglia.

Lo scopo della norma è quello di migliorare la fiducia dei cittadini europei nelle acque potabili erogate dalle reti idriche urbane al fine, anche, di poter diminuire il consumo dell’acqua in bottiglia e di conseguenza ad avere un impatto positivo sull’ambiente, riducendo le emissioni di CO2 e dei rifiuti di plastica.

Nuovi Articoli introdotti dalla Direttiva (EU) 2020/2184

I nuovi Articoli introdotti dalla Direttiva (EU) 2020/2184 rispetto alla precedente Direttiva 98/83 CE sono:

  • Articolo 7 – Approccio alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio
  • Articolo 8 – Valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano
  • Articolo 9 – Valutazione e gestione del rischio fornitura
  • Articolo 10 – Valutazione del rischio sistemi di distribuzione domestici
  • Articolo 11 – Requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano
  • Articolo 12 – Requisiti minimi per i prodotti chimici per il trattamento e il materiale filtrante che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano
  • Articolo 16 – Accesso all’acqua destinata al consumo umano
  • Articolo 17 – Informazioni al pubblico
  • Articolo 23 – Sanzioni
  • Allegato V – Principi per la definizione di metodologie comuni per i materiali che entrano in contatto con acqua potabile

 

Per quanto riguarda gli standard qualitativi dell’acqua potabile, la direttiva prevede un aggiornamento e un miglioramento dell’elenco dei parametri in base alle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’Articolo 5 Standard qualitativi” della direttiva dispone che, per i parametri presenti nell’allegato, gli Stati membri fissino i valori massimi applicabili per le acque destinate al consumo umano, i valori che saranno determinati dagli stati non potranno essere meno restrittivi rispetto a quelli definiti dalla direttiva europea stessa.

Le acque nell’Unione Europea dovranno soddisfare quanto meno gli standard minimi dei parametri microbiologici e chimici dell’Allegato I parte A-B-D.

Mentre per quanto riguarda i parametri indicatori indicati nell’Allegato I parte C l’Articolo 5 precisa che tali parametri sono stati fissati unicamente per finalità di monitoraggio e per garantire gli adempimenti previsti dall’Articolo 14, (provvedimenti correttivi e limitazioni dell’uso).

Rispetto al passato la nuova Direttiva rappresenta una svolta a partire dall’introduzione di nuovi parametri legati agli “inquinanti emergenti” (elenco di seguito) e limiti più severi per i contaminanti contemplati nella precedente direttiva.

Per quanto riguarda i parametri microbiologici le modifiche riguardano i parametri relativi a Pseudomonas aeruginosa e Conta delle colonie a 22°C e 37°C, che non saranno più presenti nella nuova direttiva per le acque destinate al consumo umano confezionate.

I parametri microbiologici da valutare sono, invece, Enterococchi intestinali e Escherichia coli, considerati come parametri fondamentali, quest’ultimi possono essere oggetto di una riduzione rispetto alla frequenza di monitoraggio stabilita dalla Direttiva derivante da una eventuale valutazione del rischio.

 

Le indicazioni relative ai parametri chimici sono quelle che hanno subito le modifiche maggiori, sia per la modifica di alcuni valori limite sia per l’introduzione di nuovi parametri come scritto in precedenza.

Le nuove sostanze presenti nell’elenco sono:

  • Bisfenolo A
  • Clorato
  • Clorito
  • Acidi aloacetici (HAAs)
  • Microcistine-LR
  • PFAS
  • Uranio

Oltre a nuove sostanze la Direttiva introduce anche nuovi valori limite per i parametri Antimonio, Boro, Cromo, Rame, Piombo e Selenio.

 

La nuova Direttiva comunitaria ha anche conferito mandato alla Commissione per l’adozione di atti di esecuzione per formare e aggiornare un “elenco di controllo” cosiddetta “watch list” delle sostanze e dei composti che destano preoccupazione per la salute a causa della loro presenza nelle acque destinate al consumo umano.

In data 19 gennaio 2022 è stata pubblicata la decisione di esecuzione (UE) 2022/679 e con essa sono state rese note anche le prime due sostanze che rientrano nel suddetto elenco si tratta di due interferenti endocrini:

  • 17-betaestradiolo
  • Nonilfenolo

L’elenco di controllo dovrà basarsi sulle ricerche scientifiche ufficiali dell’OMS e il fine è quello di determinare valori indicativi per ciascuna sostanza o composto che desti preoccupazione per la salute pubblica, fornendo un possibile metodo di analisi per la determinazione.

Si tratta di una prima lista di controllo dei controlli emergenti, nel tempo se emergeranno nuove sostanze che potrebbero essere presenti nell’acqua destinata al consumo umano e potenzialmente rischiose per la salute umana la CE provvederà al loro inserimento nella lista.

La Direttiva UE 2020/2184 introduce anche con l’Articolo 7 Approccio alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio” gli Stati membri dovranno “provvedere” affinché la fornitura, il trattamento e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano siano approntati ad un approccio basato sul rischio, lungo l’intera catena di approvvigionamento.

L’approccio basato sul rischio comporta:

  • Una valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici;
  • Una valutazione e gestione del rischio di ciascun sistema di fornitura;
  • Una valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici;

Dai risultati emersi dalle attività di valutazione del rischio dei bacini idrografici e dai sistemi di fornitura, gli Stati membri potranno:

  • Ampliare l’elenco dei parametri considerati nel monitoraggio, aumentare la frequenza dei controlli o di trattamenti ulteriori da effettuare da parte dei fornitori;
  • Ridurre la frequenza di monitoraggio di un parametro o eliminarlo dai parametri da monitorare ad esclusione dei parametri fondamentali (ALLEGATO II parte B punto 1), essi sono sempre monitorati e non possono essere oggetto di riduzione dovuta alla valutazione del rischio.

Sono stati introdotti dalla Direttiva attraverso l’Articolo 10Valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici” dei parametri specifici per i sistemi di distribuzione interni agli edifici si tratta della Legionella e del Piombo Il batterio della Legionella presente nell’acqua potabile può essere trasmesso all’uomo attraverso l’inalazione di aerosol contaminati dal batterio stesso può provocare polmoniti più o meno gravi e la “Malattia dei Legionari”.

*: Per “sistema di distribuzione domestico” la Direttiva UE all’Articolo 2 Definizioni intende le condutture, i raccordi e le apparecchiature installate fra i rubinetti normalmente utilizzati per le acque destinate al consumo umano in locali sia pubblici sia privati e la rete di distribuzione

L’Articolo 11 Requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatti con le acque destinate al consumo umano” definisce che la natura dei materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano può impattare la qualità delle acque attraverso la migrazione di sostanze nocive, aumentando la proliferazione microbica o alterando caratteristiche come il colore, odore o il sapore dell’acqua. L’Articolo affida alla Commissione Europea il compito di redigere entro il 12 gennaio 2025, sulla base di elenchi compilati dall’ECHA, elenchi positivi europei di sostanze di partenza, composizioni o componenti di cui è autorizzato l’uso nella fabbricazione di materiali o prodotti a contatto con acqua destinata al consumo umano.

L’Articolo 12Requisiti minimi per i prodotti chimici per il trattamento e il materiale filtrante che entrano a contatto con le acque destinate al consumo”, sancisce che gli stati membri garantiscono che i prodotti chimici per il trattamento e il materiale filtrante che entrano a contatto con le acque non compromettano direttamente o indirettamente la tutela della salute umana conformemente al regolamento (UE) n.528/2012

Recepimento a livello nazionale:

Il 06 marzo 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana n.55 il decreto attuativo per la Direttiva (UE) 2020/2184 e si tratta del Decreto Legislativo n.18 del 23 febbraio 2023.

Il decreto entrerà in vigore il 21 marzo 2023 e abroga definitivamente il Decreto Legislativo n.31 del 2001. Il nuovo Decreto è composto da 26 articoli e VIII Allegati.

Di seguito è riportata la struttura del Decreto:

  • 1 Obiettivi
  • 2 Definizioni
  • 3 Campo di applicazione ed esenzioni
  • 4 Obblighi generali
  • 5 Punti in cui i valori dei parametri devono essere rispettati
  • 6 Obblighi generali per l’approccio alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio
  • 7 Valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano
  • 8 Valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile
  • 9 Valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni
  • 10 Requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano
  • 11Requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano.
  • 12 Controlli
  • 13 Controlli esterni
  • 14 Controlli interni
  • 15 Provvedimenti correttivi e limitazioni d’uso
  • 16 Deroghe
  • 17 Accesso all’acqua destinata al consumo umano
  • 18 Informazioni al pubblico
  • 19 Istituzione del CeNSiA e di AnTeA e informazioni relative a controllo dell’attuazione della direttiva 2020/2184/UE
  • 20 Istituzione della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell’acqua
  • 21 Revisione e modifica degli allegati
  • 22 Competenze delle regioni speciali e province autonome
  • 23 Sanzioni
  • 24 Norme transitorie
  • 25 Abrogazioni
  • 26 Disposizioni finanziarie Allegato I (articolo 3) REQUISITI MINIMI RELATIVI AI VALORI DI PARAMETRO UTILIZZATI PER VALUTARE LA QUALITA’ DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO
  • Allegato II (articolo 7) CONTROLLO E MONITORAGGIO
  • Allegato III (articolo 7) SPECIFICHE PER LE ANALISI DEI PARAMETRI
  • Allegato IV (articolo 18) INORMAZIONI AL PUBBLICO
  • Allegato V (articolo 3) IDENTIFICAZIONE DELLE ACQUE LA CUI QUALITÀ NON È OGGETTO DI REGOLAMENTAZIONE AI SENSI DEL PRESENTE DECRETO
  • Allegato VI (articolo 6) Criteri di approvazione di un Piano di sicurezza sull’acqua (PSA) per le forniture idropotabili ai sensi degli articoli 6 e 8 del presente decreto
  • Allegato VII Informazioni ambientali per la valutazione e gestione del rischio nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano
  • Allegato VIII (articolo 2) Classi di strutture prioritarie.

 

In sintesi, il D.lgs. n.18 del 23 febbraio 2023 differisce dal precedente nei seguenti elementi di novità:

  • Il campo di applicazione e le esenzioni
  • I punti in cui i valori dei parametri devono essere rispettati
  • La valutazione e la gestione del rischio
  • I requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque potabili; i reagenti chimici e i materiali filtranti sia attivi sia passivi utilizzati nel trattamento delle acque
  • Le sanzioni

Il D.lgs. 23 febbraio 2023, n.18 ha recepito tutti i nuovi parametri e i nuovi valori parametri introdotti dalla Direttiva (UE) 2020/2184.

Si confermano i parametri di nuova introduzione che hanno subito una revisione del valore limite: Antimonio, Bisfenolo A, Clorato, Clorito, Cromo, Acidi alo acetici, Piombo, Microcistina-LR, PFAS e Uranio.

L’Italia ha introdotto in virtù della possibilità degli stati membri di inserire nuovi parametri con lo scopo di ulteriore tutela della salute, nell’ Allegato I parte C2 dei parametri indicatori raccomandati per le acque addolcite o desalinizzate, si tratta di TDS, durezza totale, Calcio e magnesio per i quali sono stati introdotti valori minimi di parametro.

I valori di parametro raccomandati si riferiscono alle acque in uscita dagli impianti di desalinizzazione e addolcimento, i valori non sono applicati a trattamenti a valle del punto di consegna.

Parametri specifici per i sistemi di distribuzione interna gli edifici (Allegato I parte D), l’Italia ha definito come prevedeva la Direttiva UE i locali prioritari nell’Allegato VIII Classi di strutture prioritarie.

 

Di seguito riportiamo l’ALLEGATO I Parte A-B-C-D del Decreto Legisaltivo23 febbraio 2023, n.18

 

Il D.lgs. 23 febbraio 2023, n.18 con gli articoli 10 e 11, dà indicazioni in merito ai “requisiti di igiene per i materiali, i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi e passivi che entrano in contatto con l’acqua potabile”. Gli impianti di trattamento delle acque di nuova costruzione o per gli impianti già esistenti in caso di modifiche o riparazioni dovranno, pertanto, rispettare i requisiti di igiene indicati.

In conclusione, l’acqua potabile si conferma uno dei prodotti alimentari più regolamentati e controllati. L’evoluzione delle normative segue il progresso della ricerca scientifica. Il D.lgs. n 23 febbraio 2023 segue la direzione della Direttiva EU 2020/2184, e questo garantisce che l’acqua potabile sarà ancora più sicura rispetto a quella erogata in passato in tutto il territorio della UE.

Il rispetto dei parametri previsti nel D.lgs. 23 febbraio 2023 richiede nuovi sforzi sia ai gestori degli acquedotti sia ai produttori di impianti per il trattamento delle acque potabili.

La Divisione Ambiente SSICA continuerà a monitorare gli aggiornamenti delle normative relative alle acque potabili sia a livello nazionale sia europeo e ne darà informativa, tramite i propri canali di diffusione/divulgazione, alle aziende del comparto. 

BIBLIOGRAFIA