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Additivi Alimentari

ADDITIVI AMMESSI PER LA PRODUZIONE DI ALIMENTI DI MATRICE ITTICA

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A cura dell’Area Mare e Conserve Ittiche

 

La presenza di additivi negli alimenti è regolata dal Regolamento CE 1333/08 (nel seguito “Regolamento”). Oltre a stabilire le condizioni d’uso degli additivi negli alimenti e le norme relative alla loro etichettatura, riporta, all’Allegato II, l’Elenco comunitario degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti, introdotto il 1 giugno 2013 dal Regolamento UE 1129/11.

Gli additivi Alimentari

Per definizione, gli additivi alimentari sono sostanze che non sono consumate in quanto tali come alimenti, ma intenzionalmente aggiunte agli alimenti per uno scopo tecnico, ad esempio per la loro conservazione. A tal proposito, l’obiettivo generale del Regolamento è quello di garantire l’elevato livello di tutela della salute umana e di protezione dei consumatori, compresa la tutela dei loro interessi e le prassi leali nel commercio degli alimenti, mediante l’uso di additivi alimentari sicuri per la salute dei consumatori, utilizzati per una necessità tecnologica non altrimenti raggiungibile, al solo scopo di apportare un vantaggio reale e non ingannevole per i consumatori.

Condizioni di inclusione nel Regolamento

Un additivo alimentare può essere incluso nell’Allegato II “Elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e condizioni del loro uso” e nell’Allegato III “Elenco dell’Unione degli additivi alimentari, compresi i coadiuvanti autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti e condizioni del loro uso” soltanto se soddisfa le seguenti condizioni:

  1. sulla base dei dati scientifici disponibili, il tipo d’impiego proposto non pone problemi di sicurezza per la salute dei consumatori;
  2. il suo impiego può essere ragionevolmente considerato una necessità tecnica che non può essere soddisfatta con altri mezzi economicamente e tecnologicamente praticabili;
  3. il suo impiego non induce in errore i consumatori.

Inoltre, per essere incluso negli Allegati di cui sopra, l’additivo deve presentare vantaggi e benefici per i consumatori e quindi contribuire al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi:

  1. conservare la qualità nutrizionale degli alimenti;
  2. fornire gli ingredienti o i costituenti necessari per la fabbricazione di alimenti destinati a consumatori con esigenze dietetiche particolari;
  3. accrescere la capacità di conservazione o la stabilità di un alimento o migliorarne le proprietà organolettiche, a condizione di non alterare la natura, la sostanza o la qualità dell’alimento in modo da indurre in errore i consumatori;
  4. contribuire alla fabbricazione, alla lavorazione, alla preparazione, al trattamento, all’imballaggio, al trasporto o alla conservazione di alimenti. Sono compresi gli additivi alimentari, gli enzimi alimentari e gli aromi alimentari, a condizione che l’additivo alimentare non sia utilizzato per occultare gli effetti dell’impiego di materie prime difettose o di pratiche o tecniche inappropriate o non igieniche nel corso di una di queste operazioni.

Classificazione degli Additivi Alimentari

Gli additivi alimentari sono classificati (Allegato I del Regolamento) in base alla rispettiva funzione tecnologica principale:

  • Edulcoranti
  • Coloranti
  • Conservanti
  • Antiossidanti
  • Supporti
  • Acidificanti
  • Regolatori dell’acidità
  • Antiagglomeranti
  • Agenti antischiumogeni
  • Agenti di carica
  • Emulsionanti
  • Sali di fusione
  • Agenti di resistenza
  • Esaltatori di sapidità
  • Agenti schiumogeni
  • Agenti umidificanti
  • Amidi modificati
  • Agenti gelificanti
  • Agenti di rivestimento
  • Gas d’imballaggio
  • Propellenti
  • Agenti lievitanti
  • Agenti sequestranti
  • Stabilizzanti
  • Addensanti
  • Agenti di trattamento delle farine

Condizioni d’impiego

Nello stabilire le condizioni d’impiego degli additivi, la quantità utilizzabile è limitata alla quantità minima necessaria per ottenere l’effetto desiderato. Le quantità sono determinate tenendo conto:

  1. dell’assunzione giornaliera ammissibile, o valutazione equivalente, stabilita per l’additivo alimentare e dell’assunzione quotidiana complessiva probabile;
  2. qualora l’additivo alimentare debba essere utilizzato in alimenti destinati a categorie speciali di consumatori, della dose quotidiana ammissibile per tali consumatori.

Per un additivo alimentare può, se del caso, non essere specificata una quantità numerica massima (quantum satis). In tal caso, l’additivo alimentare è utilizzato conformemente al principio della minima quantità necessaria a conseguire il vantaggio per cui è utilizzato. Le quantità massime di additivi alimentari specificate nell’Allegato II si applicano, salvo indicazioni contrarie, agli alimenti commercializzati. In deroga a questo principio, per gli alimenti essiccati e/o concentrati che devono essere ricostituiti, le quantità massime si applicano agli alimenti ricostituiti secondo le istruzioni riportate sull’etichetta tenuto conto del fattore minimo di diluizione.

Divieti

In via generale, è vietato l’impiego di additivi alimentari negli alimenti non trasformati, tranne nei casi specificati nell’Allegato II del Regolamento.

Un additivo può essere presente in un alimento non in quanto aggiunto direttamente ma in quanto contenuto in un ingrediente in cui l’additivo era autorizzato (carry over), purché la quantità dell’additivo nell’alimento finale non sia superiore a quella che sarebbe risultata dall’utilizzazione di detto ingrediente nelle condizioni tecnologiche appropriate e in virtù di una buona prassi di fabbricazione.

Obblighi

Gli additivi alimentari utilizzati per la preparazione di alimenti restano soggetti agli obblighi generali di etichettatura previsti dal Regolamento UE 1169/11, che stabilisce che gli additivi e gli enzimi sono designati obbligatoriamente mediante la denominazione della propria categoria di appartenenza seguita dalla denominazione specifica o eventualmente dal numero E. Nel caso di un ingrediente che appartiene a più categorie, viene indicata quella corrispondente alla sua funzione principale nel caso dell’alimento in questione.

Aggiornamenti

La Commissione Europea, congiuntamente con gli Stati membri, tiene sotto osservazione continua gli additivi ammessi e li sottopone ad una nuova valutazione ogni volta che il mutamento delle condizioni del loro uso e nuove informazioni scientifiche lo rendano necessario e, se necessario, adotta misure adeguate. La Commissione, assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, esamina tutte le autorizzazioni esistenti in base a criteri diversi dalla sicurezza, come la quantità consumata, la necessità tecnologica e l’eventualità che i consumatori siano indotti in errore. L’Elenco degli additivi ammessi di cui all’Allegato II del Regolamento può essere aggiornato secondo la procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento CE 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

Si allega a questa nota, ad uso delle aziende del settore, una tabella compilata dai tecnici SSICA riportante la lista degli additivi ammessi nelle diverse categorie di prodotti ittici trasformati e non trasformati, elencati per sigla e comprendente la denominazione, il limite massimo consentito e le eventuali note, eccezioni e restrizioni.

La tabella ha uno scopo puramente divulgativo per un primo supporto interpretativo dei Regolamenti e pertanto la SSICA non assume alcune responsabilità per il suo uso improprio.

Dal 2013 ad oggi l’Elenco è stato modificato 94 volte e pertanto si consiglia di consultare sempre il sito ufficiale per l’accesso al diritto dell’UE, EUR-LEX, e consultare la versione “consolidata” del Regolamento.

Infine, si allega, per una ulteriore agevolazione agli operatori, anche la tabella presente sul sito EUR-LEX della UE. In essa sono riportati gli additivi ammessi nei prodotti ittici ai sensi dei Regolamenti vigenti, suddivisi per categorie di prodotti.