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PPL

Piccole produzioni locali

 

Norme per la valorizzazione delle Piccole Produzioni agroalimentari di origine Locale – PPL 

Legge del 1 aprile 2022 n. 30  

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La Legge del 1 aprile 2022 n. 30 pubblicata in G.U. n. 94, del 22.4.22 (di seguito Legge), dal  titolo norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, ha l’ambizioso obiettivo di

valorizzare e promuovere la produzione, trasformazione e vendita, da parte  degli imprenditori agricoli e ittici, di limitati quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati,  di origine animale o vegetale, ottenuti a partire da produzioni aziendali, riconoscibili da una specifica  indicazione in etichetta.  

Sebbene la Legge sia entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U., per la sua applicazione occorre attendere decreti e regolamenti di esecuzione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali coordinati con altri ministeri, nonché con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento. 

PPL – piccole produzioni locali 

La Legge stabilisce che con la dizione “PPL – piccole produzioni locali ” si definiscono

i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o ottenuti dalla trasformazione di materie  prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza  dell’azienda, destinati all’alimentazione umana, ottenuti presso un’azienda agricola o ittica,  destinati, in limitate quantità in termini assoluti, al consumo immediato e alla vendita diretta al  consumatore finale nell’ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province  contermini. 

Il legislatore consente l’utilizzo in etichetta di tale indicazione nel rispetto dei seguenti principi della:  

  1. salubrità: la sicurezza igienico-sanitaria dell’alimento prodotto, nel rispetto delle  disposizioni normative vigenti in materia igienico-sanitaria e di controlli da parte delle  aziende sanitarie locali;  
  2. localizzazione: la possibilità di commercializzare, in ambito locale, i prodotti che derivano esclusivamente dalla propria produzione primaria;
  3. limitatezza: la possibilità di produrre e commercializzare esclusivamente ridotte quantità di alimenti in termini assoluti;
  4. specificità: la possibilità di produrre e commercializzare esclusivamente le tipologie di prodotti individuate dal decreto interministeriale contenente i criteri e le linee guida sulla base dei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 

Applicazione

Possono far ricorso alla dizione PPL gli operatori che svolgono attività in qualità di:

  1. imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile; 
  2. imprenditori apistici di cui all’art. 3 della L. 24.12.04, n. 313;
  3. imprenditori ittici di cui all’art. 4 del D. L.vo 9.1.12, n. 4;
  4. imprenditori nell’ambito delle attività di agriturismo di cui alla L. 20.2.06, n. 96; e) istituti tecnici e professionali a indirizzo agrario e alberghiero-ristorativo che, nello svolgimento della propria attività didattica, producono o trasformano piccole quantità di prodotti primari e trasformati. 

Va precisato che i titolari di un’azienda agricola o ittica, rientrano nel campo di applicazione della Legge

se lavorano e vendono prodotti primari o ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell’azienda stessa, e collocati, ai fini della vendita, in contenitori o confezioni di tipo adeguato.

Mentre gli imprenditori agricoli che, nell’ambito delle attività di agriturismo, somministrano pasti, spuntini e bevande o vendono i prodotti della propria azienda agricola possono avvalersi di prodotti PPL, anche di altre aziende agricole che abbiano la propria sede nell’ambito della stessa provincia o delle  province contigue. 

I termini, accennati nella definizione dei prodotti PPL, quali “consumo immediato” e di vendita diretta al consumatore finale”, si concretizzano quando avvengono:  

  1. presso la propria azienda e presso esercizi di vendita a questa funzionalmente connessi  compresa la malga, purché gestiti dal medesimo imprenditore agricolo o ittico;
  2. nell’ambito di mercati, fiere e altri eventi o manifestazioni, da parte del medesimo  imprenditore agricolo o ittico;  
  3. negli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione in ambito locale che riforniscono direttamente il consumatore finale.

Le autorità preposte all’attività di controllo, a secondo delle competenze, sono: 

  • il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei  prodotti agroalimentari del MI.P.A.A.F per l’accertamento delle violazioni e l’irrogazione  delle sanzioni in materia di etichettatura degli alimenti;
  • le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell’ambito delle  rispettive competenze, per il tramite dei servizi veterinari e dei servizi di igiene degli alimenti  e della nutrizione delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, esercitano i  controlli per l’accertamento delle infrazioni delle disposizioni della presente legge.

Etichettatura e logo PPL  

Premesso che i prodotti PPL sono venduti nel rispetto delle vigenti disposizioni europee e nazionali concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, di cui  si rimanda la lettura del testo del

tali prodotti possono indicare nell’etichetta, in maniera chiara e leggibile,  affinché sia comprensibile al consumatore, la dicitura “PPL – piccole produzioni locali ” seguita dal Nome del Comune o della Provincia di produzione e dal Numero di registrazione dell’attività,  rilasciato dall’autorità sanitaria locale a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda. 

Come è stato anticipato nelle premesse con un decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello  sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore della legge, sarà istituito il logo “PPL – piccole produzioni locali“, ricorrendo ad un concorso di  idee per la scelta della forma del logo PPL. 

Il logo, così come descritto, potrà essere esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati,  negli esercizi commerciali o di ristorazione ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati o comunque posto in evidenza all’interno dei locali, anche degli esercizi della grande distribuzione, ed  é pubblicato nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono tali prodotti. 

Presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali sarà istituita, nell’ambito del  sito internet istituzionale un’apposita sezione per la raccolta di tutte le informazioni utili ai fini della  valorizzazione dei prodotti PPL, mentre le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano  forniscono, nell’ambito delle loro competenze e per i prodotti dei rispettivi territori, tutte le  informazioni utili ai fini dell’aggiornamento della sezione del sito internet dei prodotti PPL. 

Requisiti generali applicabili ai locali e alle attrezzature e semplificazione 

Sebbene l’imprenditore è sempre tenuto al rispetto della normativa generale in materia di igiene degli alimenti, gli imprenditori agricoli o ittici che intendono produrre e commercializzare i  prodotti PPL devono rispettare i requisiti previsti dal Reg. CE n. 852/2004. Inoltre, i locali già registrati ai sensi del citato Regolamento sono ritenuti conformi anche ai requisiti igienici previsti dalla legge in questione. Il legislatore ha stabilito che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, nel rispetto dei Reg. (CE) n. 852/2004 del Reg. (CE) e n. 853/2004, in applicazione dei principi di flessibilità e semplificazione previsti nei medesimi Regolamenti, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire, al fine di semplificare la normativa in materia, i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti PPL, anche allo scopo di preservare le caratteristiche e le tradizioni territoriali degli stessi.


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