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Controllo della media dei contenuti effettivi dei singoli elementi di un lotto di imballaggi preconfezionati ai sensi della
legge n.690/1978
Alfonso Sellitto, Domenico Cacace
Negli ultimi tempi, sono pervenute alla SSICA numerose richieste di chiarimenti da parte di aziende sui controlli da effettuare, ai sensi della Legge 25 ott 1978 n.690 e ss.mm.ii., relativamente ai contenuti effettivi degli "imballaggi preconfezionati C.E.E.".
Ai sensi di tale legge, un prodotto è preconfezionato quando è contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo chiuso in assenza dell'acquirente e preparato in modo che la quantità del prodotto in esso contenuta abbia un valore prefissato e non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio stesso.
Per tali prodotti preconfezionati, la legge prescrive che la quantità di prodotto contenuta in un imballaggio preconfezionato, denominata contenuto effettivo, deve essere misurata oppure controllata in termini di massa o di volume sotto la responsabilità di chi effettua il riempimento; lo stesso obbligo sussiste per l'importatore, quando si tratti di imballaggi preconfezionati C.E.E. fabbricati fuori della CE.
La misurazione o il controllo sono effettuati mediante uno strumento legale di misura adatto alla natura delle operazioni da compiere ed in regola con le disposizioni metriche in vigore.
Il controllo di fabbricazione può essere eseguito per campionamento.
Tra la quantità nominale (quantità di prodotto che si ritiene debba contenere) e il contenuto effettivo (la quantità in termini di massa o volume di prodotto che esso contiene realmente) sono tollerati errori in meno.
La legge n. 690/1978 prescrive che gli imballaggi preconfezionati C.E.E. devono essere confezionati in modo che l'imballaggio definitivo soddisfi alle seguenti condizioni:
a) il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati non deve essere inferiore, in media, alla quantità nominale;
b) la percentuale di imballaggi preconfezionati che presentano un errore in meno superiore all'errore massimo tollerato deve essere di valore tale da consentire che la partita dei preimballaggi soddisfi ai controlli definiti all'All. II;
c) nessun preimballaggio che presenti un errore in meno superiore a due volte l'errore massimo tollerato può essere posto in commercio.
Il citato allegato II stabilisce il metodo di riferimento per il controllo statistico degli imballaggi preconfezionati CEE, prescrivendo che il controllo dei lotti di imballaggi preconfezionati viene effettuato per campionamento e comprende due parti:
1. un controllo riguardante il contenuto effettivo di ciascun imballaggio preconfezionato del campione;
2. un secondo controllo riguardante la media dei contenuti effettivi degli imballaggi preconfezionati del campione.
Un lotto di imballaggi preconfezionati è considerato accettabile se i risultati dei due controlli soddisfano entrambi ai criteri di accettazione. Per ciascun controllo esistono due piani di campionamento da impiegare come segue:
- uno per il controllo non distruttivo, che non comporta cioè l'apertura dell'imballaggio;
- l'altro per il controllo distruttivo, che comporta cioè l'apertura o la distruzione dell'imballaggio.
Per motivi economici e pratici, quest'ultimo controllo è limitato allo stretto indispensabile e la sua efficacia è inferiore a quella del controllo non distruttivo.
Si deve quindi procedere al controllo distruttivo soltanto quando è praticamente impossibile effettuare un controllo non distruttivo.
Normalmente, esso non viene effettuato per partite inferiori alle 100 unità. Relativamente al controllo del contenuto effettivo, esso risulta abbastanza semplice da effettuare utilizzando la tabella dell’allegato I, che fissa gli errori massimi tollerati in meno e quelle dell’allegato II che fissano i criteri di accettazione e di rifiuto in funzione del tipo di controllo e della grandezza del lotto.
Invece, il controllo riguardante la media dei contenuti effettivi degli imballaggi preconfezionati può risultare più complesso e pertanto si è ritenuto rendere disponibile alle aziende un semplice strumento informatico per permettere di effettuare tale controllo.
Il documento allegato consente di verificare se il lotto in esame sia da accettare o rifiutare secondo il controllo riguardante la media dei contenuti effettivi, in base al tipo di controllo (distruttivo o non distruttivo) e alla numerosità del lotto, seguendo le istruzioni contenute nel foglio.
Esso va usato esclusivamente per una verifica dei risultati del controllo effettuato coi metodi tradizionali (es. dati di bilance elettroniche ecc.) e non si sostituisce ad esso. Si ricorda ancora che il foglio si riferisce al solo controllo della media dei contenuti e che quindi l’eventuale accettazione del lotto è subordinata al superamento anche del controllo dei contenuti effettivi.
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