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Nuove disposizioni legislative in materia di etichettatura PDF Print

etichettatura_prodotti_alimentari.jpgAlfonso Sellitto - Novità in materia di etichettatura dei prodotti alimentari

Sulla G. U. n. 41 del 19 febbraio 2011 è stata pubblicata la  Legge n. 4 del 3 febbraio 2011, recante “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari”.
All’articolo 4 sono stabilite nuove regole per l’etichettatura dei prodotti alimentari, al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati.

Tali novità consistono nel rendere obbligatorio l'indicazione del luogo di origine o di provenienza, oltre alle indicazioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (denominazione di vendita, elenco degli ingredienti, quantità nominale, termine minimo di conservazione o data di scadenza, nome o ragione sociale o marchio depositato e sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella CE, sede dello stabilimento, titolo alcolometrico, lotto, modalità di conservazione, istruzioni per l'uso, luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto, quantità dell’ingrediente caratterizzante evidenziato). La Legge dispone modalità diverse per l’indicazione del luogo di origine o di provenienza a seconda se i prodotti alimentari sono trasformati o meno. Per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione dei prodotti, mentre per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, saranno definite le modalità per l'indicazione del luogo di origine o di provenienza , nonché le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale, mediante decreti interministeriali del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico. Tali Decreti dovranno definire, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti all'obbligo dell'indicazione del luogo di origine o di provenienza nonché il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti. Ulteriore novità è stabilita dal comma 5, dell’articolo 4 della Legge che integra l’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 con la seguente disposizione: «5-septies. In caso di indicazione obbligatoria ai sensi del presente articolo, è fatto altresì obbligo di indicare l'origine dell’ ingrediente caratterizzante evidenziato». Di conseguenza “qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti in questione figuri nella denominazione di vendita o sia generalmente associato dal consumatore alla denominazione di vendita” o “qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti sia messo in rilievo nell'etichettatura con parole, immagini o rappresentazione grafica”, o ancora “qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti sia essenziale per caratterizzare un prodotto alimentare e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso per la sua denominazione o il suo aspetto” è fatto altresì obbligo di indicare l'origine dell'ingrediente caratterizzante evidenziato.

 
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